Il trattamento dei Pfu

Nel dizionario della gestione dei rifiuti, l’acronimo Pfu sta a indicare gli Pneumatici Fuori Uso. Per rendere più semplice la definizione che sta dietro questo acronimo, elenchiamo tutto ciò che sicuramente non rientra in questa tipologia di rifiuti, ovvero: gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Sono compresi invece tra gli pneumatici che, una volta a fine vita, potranno essere classificati come Pfu tutti quelli che il legislatore definisce come “componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione”. Per precisione, questi ultimi saranno poi definiti effettivamente Pfu gli pneumatici “rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.

Per semplificare la definizione, possiamo affermare che quando uno pneumatico non può più fornire una prestazione sicura ed efficiente e non può essere più usato neppure come base per una ricostruzione dello stesso, viene considerato un rifiuto e come tale dovrà essere gestito.

Con l’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 n.82, il legislatore ha definito la struttura che disciplina la gestione dei Pfu, al fine di “ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente”.

I punti cardine della normativa di riferimento si possono trovare online in guide molto utili sui pneumatici fuori uso e  sono i seguenti:

  • Responsabilità del produttore e dell’importatore di pneumatici che sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente una quantità di Pfu (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente;
  • Possibilità di istituire strutture di natura consortile per adempiere al punto precedente;
  • Obbligo di indicare, in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato di ricambio, il contributo ambientale necessario per la gestione degli Pfu, differenziato per diverse tipologie previste per legge (sulla base dei veicoli utilizzatori).

Un ruolo importante nella catena del trattamento dei Pfu è rappresentato dai punti di raccolta in cui si può conferire questa tipologia di rifiuto che, nella quasi totalità di casi, viene considerato speciale (vengono esclusi i Pfu abbandonati sul suolo pubblico che rientrano quindi nei rifiuti urbani): gommisti, officine, demolitori di veicoli, attori principali del mercato di ricambio degli pneumatici.

Una volta raccolti i Pfu, la fase di gestione, finanziata dal contributo ambientale, prosegue fino al trasporto all’impianto di trattamento finale. Qui il PFU può essere avviato ad un duplice percorso di recupero: di materiale e di energia.