Con lo status di rifugiato il Diritto Internazionale identifica i richiedenti asilo provenienti da paesi dove non sono garantiti i diritti individuali ed il rispetto dell’integrità personale. Negli ultimi anni si parla però sempre più spesso dei “rifugiati ambientali”: a causa dei mutamenti climatici ed ambientali, masse di persone sempre più numerose sono costrette ad emigrare.
In molti casi il rifugiato nel senso “classico”, fugge da regimi dispotici ed autoritari, con una struttura politico-militare corrotta e violenta. Nel caso del rifugiato ambientale le cause sono diverse: uragani e tempeste distruggono interi insediamenti, mentre la forte siccità rende impossibile il sostentamento della popolazione.
Nel 1990 i rifugiati ambientali erano circa 25 milioni, ad oggi ne sarebbero invece 50 milioni. Questi dati sono forniti dall’ International organization for migration, mentre gli scienziati dell’ Intergovernmental panel on climate change affermano che i cambiamenti climatici sarebbero uno dei maggiori fattori ad incidere sul processo decisionale che porta allo spostamento della popolazione.
A fronte di questi studi bisognerebbe prima di tutto che la comunità internazionale riconosca il problema per la sua entità, dopo di che sarebbe giusto chiedersi: se e quali provvedimenti intende prendere l’ONU per il riconoscimento dello status giuridico dei “rifugiati climatici”? Sarebbe possibile accoglierli e garantire loro i diritti umani in quanto provenienti da paesi funestati da fenomeni ambientali?
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