UE: la prevenzione anche sui rifiuti

Ogni anno negli Stati membri vengono prodotti circa due miliardi di tonnellate di rifiuti, anche particolarmente pericolosi, e questa cifra è in continuo aumento.

Lo stoccaggio di questi rifiuti non è una soluzione sostenibile e la loro distruzione non è soddisfacente a causa delle emissioni prodotte e dei residui altamente concentrati e inquinanti. La migliore soluzione rimane quella di evitare di produrre rifiuti e, quando esistano soluzioni ecologicamente ed economicamente sostenibili in tal senso, procedere al riciclaggio delle varie componenti dei prodotti.

Proprio in questo ambito si muove la direttiva europea 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008,  che all’art. 4, che titola “gerarchia dei rifiuti”, enuncia: ” La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

(…)Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.”

Risulta quindi esplicita la gerarchia di diversificazione delle strategie di gestione dei rifiuti, cosa completamente lontana dal reale comportamento delle Amministrazioni italiane che antepongono le lettere d) ed e) alle precedenti.

L’Europa, emanando direttive, pone una base giuridica da cui le strutture statali devono prendere spunto ed attenersi per una legiferazione adeguata.

La produzione di beni destinati a diventare, imminentemente e dopo un primo passaggio di mano, rifiuti (packaging di ogni tipo), non è prevista a diminuire.

La stessa direttiva  all’art 8 “Responsabilità estesa del produttore” al comma 1 ” Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.”

La responsabilità estesa del produttore (Epr) è una strategia disegnata a promuovere l’integrazione dei costi ambientali sostenuti nella produzione e utilizzazione di un bene, nel corso del suo ciclo di vita, nel prezzo prodotto stesso. E’ stata ufficialmente introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la direttiva europea quadro sui rifiuti 98/2008 e recepita dallo Stato Italiano con il decreto 205/10.

L’art. 3 del sovracitato decreto (Responsabilità estesa del produttore) sancisce la “relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto”, “la pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile”, la “progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali” e “progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti”, “volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo”

Aspettiamo.