Dal 2007 appaiono su internet ed altrove articoli del tipo “con una recente Sentenza la Cassazione ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’Iva sulla Tarsu, potete chiedere quindi indietro dieci anni di Tarsu se fate…”
Il “…” prevede spesso il versamento di una quota associativa.
Quindi attenzione.
La cosa è ben più semplice, la prima cosa che ti insegnano al corso di Diritto Tributario è che:
Dalla Sentenza 238/2009 del 24/7/2009 – la Corte Costituzionale punto 7.2.3.6.
“un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU e’ costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Se, poi, si considerano gli elementi […] propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perche’ percepiti da enti pubblici «per le attivita’ od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita»
la Corte Costituzionale è giunta alla conclusione che “sia la TARSU sia la TIA non entrano nell’ambito di applicazione dell’Iva”.
Ciò vale sia per il periodo anteriore al 1998 – rispetto al quale il legislatore “ribadisce la non assoggettabilità ad Iva” – sia per il periodo successivo, in relazione al quale “non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di Iva“.
I primi ed importanti risultati sono stati ottenuti a Genova, dove un Giudice di Pace ha applicato la sentenza , condannando l’azienda AMIU Genova SPA a restituire al cittadino richiedente gli importi versati per l’IVA pagata indebitamente dal 2006 al 2009.
Anche a Siena, allo stesso tempo, veniva emanata una sentenza analoga da parte della Commissiona Tributaria Provinciale.
Dall’altro lato la politica, o un certo tipo di politica, ha cercato sopratutto negl’ultimi due anni di reintrodurre in qualche modo la tassa sulla tassa, COSA VERAMENTE IMPOSSIBILE.
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