La responsabilità estesa del produttore (Epr) è una strategia disegnata per promuovere l’integrazione, nel prezzo di un prodotto o bene, dei costi ambientali sostenuti nella sua produzione e utilizzazione di un bene, nel corso del suo ciclo di vita. E’ stata ufficialmente recepita dallo Stato Italiano con il decreto 205/10.
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010 recependo la Direttiva europea 2008/98/CE sancisce che dopo l’articolo 178 (principio della responsabilita’ condivisa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo: “Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)
“1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare […] le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo;
2.Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
3. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
4. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all’intera copertura di tali costi.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
L’art. 3 del predetto decreto legislativo demana ad uno o piu’ decreti ministeriali aventi natura regolamentare l’eventuale introduzione di un regime di responsabilita’ estesa, cosi’ come la definizione del peso economico dei costi di gestione dei rifiuti che gravera’ sui produttori iniziali ed i distributori., il tutto senza prendersene la responsabilita’ (“possono essere adottati” cit. )
Inoltre questa decisione, di affidare a decreti ministeriali aventi natura regolamentare il compito di definire una materia che ha evidenti ricadute sul regime della responsabilita’ extracontrattuale, per alcuni sembrerebbe una scelta inattuabile (costituzionalmente parlando) o, in caso di attuazione dei decreti, aprirebbe possibili contenziosi legali.
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