Da circa trent’anni a questa parte Consiglio, Commissione e Parlamento europeo si stanno muovendo verso un ampliamento della partecipazione democratica nel campo ambientale.
Infatti, già nel 1985 con una Direttiva del Consiglio l’ 85/337/ dell’allora CEE (Valutazione di Impatto Ambientale), si indirizzò il cammino verso una compartecipazione alle decisioni in campo ambientale del “pubblico interessato”.La Direttiva è stata poi modificata e soprattutto rafforzata.
La compartecipazione non è intesa come potere decisionale o addirittura di veto ma come capacità dei soggetti interessati a ricevere e fornire informazioni e quindi di partecipare alla fase ”a consultivo’ di un progetto.
Gli Organi Europei, anche grazie alla firma della Convenzione di Aarhus (1998), hanno dunque preferito un percorso di rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale, mostrando come la diffusione di tali informazioni contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale e, infine, a migliorare l’ambiente.
La Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, indica i diritti che sono in seno ad ogni cittadino europeo nel campo dell’informazione ambientale e dispone i vincoli ai quali gli Stati devono attenersi nel rendere pubbliche le informazioni.
Fine ultimo di questa è di garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.
Per far ciò è necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l’informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d’informazione e di comunicazione.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta.
L’informazione ambientale sarà messa a disposizione del richiedente quanto prima possibile o entro un mese dal ricevimento della richiesta dell’ interessato, da parte dell’autorità’ pubblica.
Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l’autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di un mese, al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull’uso dei registri pubblici.
Secondo la Direttiva gli Stati membri assicurano che:
a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all’informazione;
b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all’informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
— la designazione di addetti all’informazione,
— l’istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell’informazione richiesta,
— registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione sia disponibile.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.
Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, quando reputa che la sua richiesta d’informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un’altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi, le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.
Oltre alla procedura di riesame, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell’autorità pubblica in questione.
Diritti dei cittadini e doveri degli stati, se non partono gli ultimi non si possono esercitare i primi.
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