Il d. lgs. n. 195 dell’Agosto 2005 ha provveduto a recepire la Direttiva 2003/4/CE, relativa al Diritto di Accesso all’Informazione Ambientale. Questo provvedimento ha avuto il merito di aver introdotto, nel nostro ordinamento, il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso all’informazione per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione riguardanti l’ambiente.
Per la Pubblica Amministrazione c’è stato un repentino cambio di rotta, da fornitore passivo dell’informazione ambientale e’ divenuto erogatore primo dell’informazione stessa.
All’articolo 1, comma 1 lettere a) e b), del suddetto Decreto vengono elencati gli obiettivi primi, quali:
a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorita’ pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalita’ per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu’ ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il decreto continua elencando tutti i punti della Direttiva 2003/4/CE ma non senza proporre variabili meno efficaci e burocraticamente piu’ italiane.
All’Art. 3, comma 3 il testo descrive il “caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessivamente generica” dando la possibilita’ di decidere, “alla autorita’ pubblica”, se o meno richiedere (“l’autorita’ puo’ chiedere al richiedente”) “di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione…” Nel testo Del Parlamento e del Consiglio europeo si usa il verbo “deve” ed espressioni come “al piu’ presto”.
Termino con l’art. 8, comma5 che dice “In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l’ambiente, causata da attivita’ umane o dovuta a cause naturali, le autorit? pubbliche, nell’ambito dell’espletamento delle attivita’ di protezione civile previste dalla legge […], diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
Ciononostante i principi sono stati sanciti a livello Cominitario, per i cittadini dell’unione si presenta la possibilita’ , avendone la capacita’, di far valere il proprio Diritto di Petizione.
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