La tua shopper della spesa ha un nuovo contenuto. I prodotti alimentari hanno una nuova etichetta: è entrato in vigore infatti il nuovo regolamento comunitario 1169/2001 il 13 dicembre del 2014.
Ma quali sono le novità?
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Caratteri più grandi (dimensione minima di almeno 1,2 millimetri o 0,9 nel caso di confezioni più piccole).
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Indicazioni di eventuali sostanze che procurano intolleranze, sottolineandole o mettendole in grassetto.
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Sarà bandita la dicitura “oli vegetali o grassi vegetali” e verrà sostituita dal tipo di olio o grasso utilizzato.
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Nome e indirizzo di chi lo ha fatto o commercializzato, come l’obbligatorietà di indicare il paese o luogo di origine di provenienza della carne suina, ovina, caprina e pollame.
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In caso di prodotto congelato (carne o pesce) dovrà essere indicata la data di congelamento; nel caso invece di alimenti congelati prima e quindi venduti decongelati, verrà riportata la dicitura “decongelato”.
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Dovranno essere indicati i trattamenti che un prodotto ha subito (es. nel caso di latte in polvere non sarà più possibile utilizzare solo il termine “latte”).
I produttori della carne avranno due anni di tempo per poter modificare le indicazioni d’origine. Tale valutazione si sta ipotizzando anche per i prodotti caseari, ai prodotti non trasformati, alla carne usata come ingrediente nella preparazione di altri alimenti.
Maggiore tutela anche ai bambini e alle donne in gravidanza: nelle bevande con un alta concentrazione di caffeina sarà riportato “tenore elevato di caffeina” , già presente dal 2003 e “ Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura quei prodotti non trasformati o solo stagionali (farine, aromi, spezie, dolcificanti…) e quindi tutti i prodotti ortofrutticoli freschi. Sono altresì esclusi tutti i prodotti nutrizionali le cui confezioni hanno una superficie inferiore a 25 centimetri quadrati.
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