«Qualsiasi cittadino, o qualsiasi persona giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell’Unione Europea ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo»
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 44)
La petizione può contenere una richiesta personale, un reclamo o un’osservazione riguardo all’applicazione della normativa comunitaria o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Queste petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l’attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un’istituzione.
Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d’interesse pubblico o privato.
Può vertere su temi che riguardano l’Unione europea o sono di sua competenza, quali ad esempio:
Vi sono due possibilità:
Se desiderate presentare una petizione su supporto cartaceo, non vi sono formulari da compilare né modelli standard per la redazione. La petizione dovrà tuttavia recare: nome, nazionalità e indirizzo permanente del firmatario ed infine essere firmata
La petizione deve essere esaustiva e includere tutti i fatti attinenti alla questione su cui verte, evitando tuttavia particolari superflui. La petizione, che va redatta in maniera chiara e leggibile, può essere corredata di una sintesi (chiarezza e trasparenza sono qualità da non sottovalutare).
La petizione può contenere allegati, incluse le copie dei documenti probanti eventualmente in possesso.
La petizione va inviata all’indirizzo seguente:
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
petizione on line
Una volta ricevuta la petizione sarà inviata alla commissione per le petizioni, (oggi guidata dall’ italiana Erminia Mazzoni), incaricata di gestire la procedura e di formulare le opportune raccomandazioni e conclusioni.
Se l’oggetto della petizione inviata riguarda uno dei settori di attività dell’Unione europea, la petizione è di norma dichiarata ricevibile dalla commissione per le petizioni, che prende una decisione sul seguito da darle, a norma del regolamento.
Quale che sia la decisione adottata, la commissione per le petizioni ne informa quanto prima il firmatario.
A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può:
Termino riportando anche il testo delle legge che garantisce il diritto di petizione nell’ordinamento giuridico italiano (Costituzione, art 50):
«Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità»
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