Decreto rinnovabili: vantaggi e difetti

L’inizio di quest’anno ha visto lo svolgersi dell’iter parlamentare per l’approvazione dello schema di decreto legislativo dal titolo: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Più brevemente conosciuto come “decreto rinnovabili”, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 novembre e in questi giorni è in discussione presso la decima commissione del senato.

Nonostante lo sforzo importante fatto dal governo per rispondere in modo efficace agli obiettivi di risparmio energetico posti dalla direttiva 2009728/CE (che ci impone di raggiungere il 17% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020), bisogna rilevare nel decreto alcuni elementi di discontinuità rispetto alla legislazione vigente che potrebbero mettere in seria difficoltà operatori, cittadini e amministratori pubblici.

Ai fini della direttiva infatti, che per i due settori elettricità e riscaldamento non indica obiettivi specifici e quindi non entra nel merito del mix energetico di ogni Pese, produrre una certa quantità di energia termica o di energia elettrica è del tutto equivalente. Quello che cambia sono i costi, in quanto il costo di produzione di 1 kWh termico è nella maggior parte dei casi inferiore a quello necessario per la produzione di 1 kWh elettrico.

Il decreto in discussione insomma tende a privilegiare il kWh termico rispetto a quello elettrico per via dei suoi costi inferiori. Servono quindi dei decreti attuativi che definiscano regole chiare e di veloce ed efficace applicazione nelle seguenti aree:

Regimi di sostegno: è indispensabile in mancanza di una prosecuzione della “detrazione 55” l’implementazione di una sorta di “conto energia termico” per piccoli impianti;

Obbligo di rinnovabili: premesso che è lodevole la volontà di estendere l’obbligo di rinnovabili a tutti i consumi termici di un edificio sarà fondamentale dare continuità alla legislazione nazionale vigente mantenendo, in aggiunta all’obbligo di coprire con le fonti rinnovabili una certa percentuale dei fabbisogni termici complessivi l’obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con il solare termico;

Semplificazione amministrativa: è importante dare regole chiare e semplici esplicitando senza equivoci i casi in cui l’installazione di impianti solari termici è da considerarsi attività edilizia libera, così da evitare ciò che è avvenuto negli anni passati quando ciascuna amministrazione forniva una diversa interpretazione delle norme.

All’interno dell’articolo sono presenti link di approdondimento a www.il-risparmio-energetico.com che ringraziamo della collaborazione.