Chi per lavoro ha a che fare con lo smaltimento dei rifiuti, avrà sicuramente necessità di confrontarsi con alcuni termini e procedure per lo stoccaggio dei rifiuti. Tra queste, oggi andremo ad analizzare brevemente due possibilità di deposito dei rifiuti: la Discarica controllata e il Deposito sotterraneo dei rifiuti.
In questa panoramica sul tema, da segnalare è che la disciplina legislativa è in continua evoluzione, al passo coi tempi che continuamente cambiano, così come i rifiuti da smaltire. La Direttiva 2008/98/CE “Direttiva Quadro Rifiuti”, di recente modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, dà il quadro giuridico comune a livello europeo per la gestione e il trattamento dei rifiuti. In Italia, a settembre 2020 è entrato in vigore il DL 116/2020 che recepisce le direttive europee del pacchetto economia circolare, con Dlgs 118/2020 (Pile e Raee), Dlgs 119/2020 (Veicoli fuori uso) e anche il Dlgs 121/2020 (discariche).
Volendo andare più nel dettaglio, ecco alcune precisazioni.
Discarica controllata
Con il termine discarica controllata intendiamo:
“un’area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa – la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e – un’area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,
ma esclusi
– gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e – i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o – i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”
Le discariche possono essere per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. Inoltre, sempre stando alle linee guida della direttiva europea, la priorità deve sempre essere il recupero del rifiuto, attraverso il riciclo.
Ci sono ovviamente alcuni criteri, sempre definiti per legge, che definiscono le modalità di costruzione e gestione delle discariche. Si tratta sempre di linee guida che permettano di limitare del tutto l’inquinamento di terreni e acque e che siano quindi poco impattanti sull’ambiente. Infatti, “La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico”.
Deposito sotterraneo
Per «deposito sotterraneo» invece intendiamo: “un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale”.
Il Dlgs 121/2020 precisa nei criteri di ammissibilità per i depositi sotterranei che:
1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.
2. Ai fini dell’ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell’allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
Il Decreto poi precisa anche i rifiuti che non possono andare nei depositi sotterranei.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l’acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:
un cambiamento di volume;
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l’integrità della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall’odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti;
in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un’insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.