Linee verdi di un Decreto “salvatore”

L’ecobonus si è salvato: stando almeno al testo definitivo della manovra in possesso di Repubblica, la detrazione del 55% (spalmata su dieci anni) risulta confermata per tutto il 2012. Il punto in questione è a pagina 6, nell’articolo 4:

“4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013? […]

Altro punto molto positivo per chi invece vuole apportare modifiche miglioratrici ai propri immobili:

“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:[…]

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: […]

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.[…]

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimentodell’inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici conparticolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili dienergia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamentedette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici inapplicazione della normativa vigente in materia”

In materia tributaria l’art 14 dispone la trlaslatura del soggetto passivo sui Comuni in materia di raccolta rifiuti :

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni[…]

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12″ collegabile anche con il comma 17 ” Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”

Molto importante, infine è il comma 20 con dei risvolti simpatici nelle zone con problemi di raccolta rifiuti:

“Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.