La Direttiva 85/377/CEE sulla VIA e le sue tre successive revisioni sono state raggruppate dando luogo ad una versione più compatta e naturalmente comprensibile.
Frutto di questa e’ la direttiva 2012/92/EU, di agevole consultazione che e’ entrata in vigore il 17 febbraio 2012. Trattandosi di mera “sostituzione” di un testo codificato a un testo più volte modificato, non è previsto alcun termine di recepimento.
A questo proposito il Commissario per l’Ambiente, Janez Potocnik, ha dichiarato ” la Direttiva VIA, è uno strumento importante per affrontare le questioni ambientali legate ai progetti edilizi. Le modifiche mirano a semplificare il formato della direttiva rendendola più chiara sotto il profilo giuridico, accessibile e più facile da applicare. La presente iniziativa rientra nel riesame della direttiva VIA, un processo avviato nel 2010 che mira a rafforzare la tutela ambientale, riducendo nello stesso tempo gli oneri amministrativi”.
In Italia la VIA è argomentata dal Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, modificato e integrato, con approvazione del Consigli dei ministri il 13.05.10 (128/10), nella parte seconda del decreto, concernente la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
Al Titolo III del suddetto Decreto n.152/2006 troviamo indicate le modalità di svolgimento della Valutazione di impatto ambientale, specificando all’art. 24 – titolato “Consultazione”- la possibilità di partecipazione alla fase di consultazione del pubblico interessato:
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente[…].
3. La pubblicazione [..]deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e possibile presentare osservazioni.
4. […]chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute[…] singolarmente o per gruppi.
6. L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio d’impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l’istruttoria.
7. L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
10. Sul suo sito web, l’autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto[…].
Notevole è la difficoltà di lettura di questo testo che ha come principale obiettivo rendere più trasparente la fase consultiva della valutazione dell’impatto ambientale.
Difficoltà forse dettata dalla molteplicità’ di procedure amministrative disciplinate, ognuna delle quali con delle specificità tutelanti le diverse casistiche espresse dal decreto stesso (dopo una giornata intera passata con il decreto, parlo come lui).
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